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Organismo Paritetico Intersettoriale
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FAQ - Domande Frequenti

L’Accordo Stato Regioni 21/12/2011 ha introdotto l'obbligo di richiesta di collaborazione agli Enti Bilaterali e/o Organismi Paritetici per i corsi di formazione relativi alla formazione dei lavoratori ed RLS, indicando:
"Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'Ente Bilaterale o dell'Organismo Paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli Enti Bilaterali o agli Organismi Paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'Ente Bilaterale o dall'Organismo Paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione".
L'Accordo Stato Regioni 07/07/2016 ribadisce quanto già stabilito in precedenza, limitando tale campo di applicazione solo agli Organismi Paritetici esulando gli Enti Bilaterali da ogni competenza.
Resta pertanto l'obbligo di comunicazione agli Organismi Paritetici, per la formazione RLS e dei Lavoratori, sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda.
La comunicazione di inizio corso deve essere inviata almeno 15 giorni prima dell’inizio, a mezzo PEC e in caso di mancata risposta da parte dell’Organismo Paritetico, il datore di lavoro potrà procedere alla realizzazione delle attività di formazione.
Quando le imprese sono localizzate su più sedi, l’Organismo di riferimento può essere individuato facendo riferimento alla sede legale dell’impresa.
Qualora siano presenti nell’ambito territoriale e nel settore di riferimento più Organismi Paritetici è sufficiente che il datore di lavoro presenti la richiesta ad uno solo di essi.
Limitatamente al caso in cui, nel territorio di riferimento, non sia presente un Organismo Paritetico del comparto di appartenenza dell’azienda, il datore di lavoro non è tenuto a effettuare la comunicazione di inizio corso come su indicato.

L’oggetto del presente approfondimento, per quanto afferisce la normativa in materia di formazione dei lavoratori in tema di salute e sicurezza, è incentrato sulle modalità di tenuta e conservazione del registro per i corsi di formazione.
Nel caso del corso lavoratori, dirigenti e preposti, l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, apparentemente, expressis verbis, nulla dice circa la durata di conservazione del registro.
Tuttavia una sentenza della Cassazione, che riportiamo in appendice, del 9 settembre 2014 n. 37312, Quarta Sezione Penale, ha affermato che i datori di lavoro ai sensi dell´art. 37 D.Lgs.81/08 devono "ottemperare all´obbligo di formazione dei dipendenti e devono conservare in azienda la attestazione della avvenuta formazione".

La Suprema Corte, invero ha chiarito che , tale obbligo è coerente con il dettato di cui al D.M. del 16/1/1997, richiamato implicitamente dall´allegato A), punto 10 dell´Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, oltre ai contratti collettivi di lavoro quanto alla formazione obbligatoria del lavoratore e alle relative modalità di esecuzione, laddove dispone che ´"in fase di prima applicazione non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi."


Poi l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, relativo alle attrezzature, prevede la conservazione del fascicolo per almeno 10 anni dalla data di conclusione del corso.
Infatti, all’Allegato A, paragrafo 8, è prevista l’istituzione di un registro e la conservazione del “Fascicolo del corso”, e testualmente è dato leggere, partitamente:
Documentazione Presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il “Fascicolo del corso” contenente:
a) dati anagrafici del partecipante,
b) registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, modelli di valutazione complessiva finale di ogni partecipante.
L’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, contempla la custodia della documentazione “anche su supporti informatici, nell’Allegato A al paragrafo 11. Attestazioni.
EBAFoS – Ente Bilaterale Aziendale per la Formazione e la Sicurezza e Organismo Paritetico Intersettoriale
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Ivi si può leggere che presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il “Fascicolo del corso” che deve contenere i dati anagrafici dei discenti, il registro del corso, nominativo e firma del docente o docenti, ora di inizio e fine e la documentazione relativa alla verifica di apprendimento.


In conclusione:
• per ogni attività formativa, va istituito un registro riportante i dati anagrafici dei discenti, i contenuti del corso, le firme di ingresso e uscita;
• per ogni attività formativa, si prevede un test di verifica dell’apprendimento finale;
• tutta la documentazione, compresi gli attestati, va conservata per almeno 10 anni.

In merito al quesito posto, e ai numerosi interrogativi sulla validità o meno dei crediti formativi per ASPP e RSPP rilasciati nell’ambito di seminari e convegni, anche alla luce degli ultimi chiarimenti degli Accordi Stato Regioni, rifacendoci sopratutto alle risposte rilasciate da diversi esponenti in materia di salute e sicurezza, quali il "Dott. G. Porreca e La Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP)", a tutt' oggi la diatriba è ricca di spunti di riflessione. Infatti, come enunciato dallo stesso Porreca, su tale argomento il legislatore avrebbe omesso di richiedere una Conferenza Stato Regioni, richiamando invece gli Accordi del 2006 che furono poi abrogati dal D.Lgs. 81/2008. Eccezione fatta per l' aggiornamento dei Coordinatori per la sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione(CSP/CSE), esistendo per loro l' obbligo di aggiornamento quinquennale della durata complessiva di 40 ore che poteva essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti in sala, così come recita l' allegato XIV del D.Lgs. 81/2008.

Altre Consultazioni sull' argomento sono state depositate da parte del CIIP alla Camera dei deputati ed al Senato.

In sostanza, alla base dell' estratto della risposta data dalla Camera dei deputati, nella quale viene enunciato che, con specifico riferimento ai corsi di formazione e aggiornamento per i responsabili (RSPP) e per gli addetti (ASPP) dei servizi di prevenzione e protezione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono in corso delle intese con il Coordinamento tecnico delle Regioni per la revisione dell’accordoStato-Regioni del 26 gennaio 2006.". E ancora.."Nella revisione dell’ accordo, che si rende necessaria per chiarire i dubbi interpretativi e facilitare anche l’ attività di verifica sull’ effettività della formazione, verrà ribadita la necessità del rispetto di tutti i requisiti previsti ai fini della validità del corso e richiamati dall’ onorevole interrogante"; Dunque,in base alle considerazioni emerse, in data odienra, i crediti rilasciati, anche a convegni, forum, riunioni, etc. sono validi, in quanto non esistono riferimenti normativi che ne disciplinino il rilascio stesso.

Oltre alle piattaforme e-learning, già espressamente regolamentate dalla normativa vigente, EBAFoS riconosce la possibilità di utilizzo di altri canali di comunicazione streaming quali webinar, skype, wildix o qualsiasi altro canale simile; si tratta di videoconferenze, webinair, collegamenti “da remoto”, ormai strumenti efficaci e di largo utilizzo, a maggior ragione in momenti di emergenza sanitaria.

E’ consentito lo svolgimento delle attività formative obbligatorie in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ivi comprese quelle di aggiornamento, attraverso strumenti informatici strutturati per l’erogazione della formazione in modalità e-learning e comunque a distanza.

L’utilizzo della modalità di formazione a distanza è escluso qualora essa riguardi attività che presuppongono l’impegno diretto ed immediato della persona in attività pratiche (si pensi, per tutte, alle parti “operative” dei corsi di primo soccorso o antincendio, connotate dalla prevalenza di attività dimostrative) e, quindi, per tutto ciò che può qualificarsi come “addestramento”, secondo la definizione del d.lgs. n. 81/2008.

Invece, per tutti gli aggiornamenti attrezzature da lavoro disciplinati dall’ASR 22/02/12, è possibile appellarsi al chiarimento CM circ. n. 1 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ove viene riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula; pertanto è possibile fare ricorso agli strumenti informatici a tal proposito strutturati.

Si prevede la registrazione comprovante l’avvenuta sessione formativa e/o l’estrapolazione di screenshots rilevanti della sessione stessa (es. progressione dell’orario di avanzamento della sessione, entrata e uscita dei discenti, test finale di apprendimento, valutazione dello stesso, etc). Tali collegamenti informatici dovranno consentire il controllo del discente da parte dell’organizzatore del corso e del docente e la possibilità per i partecipanti di porre domande, vedere materiali e superare una verifica finale di apprendimento. I test di apprendimento finale possono essere effettuati tramite colloquio verbale o test in forma scritta, preventivamente inviato via mail al discente o ad un suo tramite, il tutto eseguito in maniera sincrona tra docente e discente.

E’ consentito lo svolgimento delle attività formative obbligatorie in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ivi comprese quelle di aggiornamento, attraverso strumenti informatici che garantiscano:

  • il controllo del partecipante da parte del soggetto organizzatore del corso, anche per il tramite del docente;
  • la immediata e simultanea fruizione dei materiali utilizzati dal docente da parte del partecipante;
  • la possibilità per il partecipante di porre domande in modo diretto al docente e di interloquire con il medesimo;
  • la effettuazione di una verifica finale di apprendimento.

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